Il protesto assegno con il nuovo sistema di pagamento elettronico

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pagamento elettronico

Con l’entrata in vigore del DECRETO 3 Ottobre 2014 n. 205 del Ministero dell’Economia e felle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 Marzo 2015, viene regolamentata la presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari. Il Decreto prevede che il negoziatore (la banca, o altro soggetto abilitato alla negoziazione, cui l’assegno è girato per l’incasso) può presentare l’assegno in forma elettronica quando il trattario o l’emittente (la banca, o altro soggetto abilitato, presso di cui è detenuto il conto di traenza dell’assegno) ricevono dal negoziatore l’immagine digitale dell’assegno unitamente alle informazioni previste dal Regolamento della Banca d’Italia.

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Il negoziatore deve presentare l’assegno al pagamento entro il giorno successivo al quale l’assegno è stato girato per l’incasso, trasmettendo l’immagine dell’assegno al trattario o emittente. Il trattatario o emittente deve inoltre verificare se l’assegno è valido e se nel conto è presente la liquidità richiesta per eseguire il pagamento che deve essere fatto immediatamente. La trasformazione da cartaceo a file multimediale dell’assegno (denominata nel decreto come dematerializzazione) è compito del negoziatore o da soggetti terzi che il negoziatore dovrà eventualmente mettere a disposizione e per i quali garantirà personalmente. Gli assegni elettronici possono essere inviati solo attraverso casella di posta elettronica certificata, che ormai tutti i professionisti e le aziende devono possedere, e firma digitale. Per la conservazione degli assegni cartacei di provenienza del file digitale, questi, come previsto dal Regolamento della Banca d’Italia, dovranno essere mantenuti per sei mesi. Entriamo comunque adesso nello specifico di ciò che prevede il nostro articolo.

Il Decreto, all’articolo 4, parla di protesto assegno e constatazione equivalente. Più precisamente in caso di mancato pagamento di un assegno presentato al pagamento in forma elettronica, la constatazione o il protesto assegno possono essere richiesti esclusivamente in via telematica secondo le regole definite nel Regolamento della Banca d’Italia. In questi casi il pubblico ufficiale o la Banca d’Italia eseguono il protesto assegno o la constatazione equivalente esclusivamente sulla base della scansione dell’assegno e delle informazioni relative.

Come previsto nel regolamento della Banca d’Italia, il portatore riceve copia in forma elettronica degli assegni presentati al pagamento e degli eventuali ulteriori files che ne possono attestare il mancato pagamento. Lo stesso regolamento prevede comunque che il pagamento e la constatazione equivalente o protesto assegno possano essere eseguiti con modalità diverse da quella telematica per cause di forza maggiore. Inoltre indica la procedura da seguire per il protesto assegno o constatazione equivalente in forma elettronica anche per gli assegni cartacei.

Come possiamo vedere si tratta di una grossa innovazione che è già presente in molti altri stati e che finalmente è arrivata anche in Italia, permettendo di velocizzare molte procedure, ivi comprese il pagamento, la constatazione equivalente e il protesto assegno.

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